REGOLAMENTO INTERNO (approvato dall'assemblea del 7 giugno 2010)

A) PROCEDURE PER L'AMMISSIONE A SOCIO 

  1. I requisiti per l’ammissione sono quelli rispettivamente indicati agli art. 4-5-6-7-8-9-10 dello Statuto
  2. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione     deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato.
  3. In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
  4. In caso di accoglimento del ricorso, l'interessato dovrà adempiere agli obblighi dell'art. 7 dello Statuto entro 30 giorni dalla notifica (a mezzo raccomandata o fax) del provvedimento, pena la decadenza.

B) PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI GARANZIE.
Il Socio, in regola con gli obblighi sociali, può essere ammesso ad usufruire di garanzia del Consorzio presso gli Istituti di Credito convenzionati, mediante domanda sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata tutta la documentazione richiesta, consistente in:

  • Richiesta di concessione di garanzia inviata al Consiglio di Amministrazione e  alla Banca, evidenziando l’importo del finanziamento e le sue caratteristiche;
  • Compilazione del modello di descrizione profilo cooperativa come da allegato A.
  • Delibera del Consiglio di Amministrazione di richiesta di concessione della garanzia;
  • Ultimo bilancio depositato e bilancio dell’ultimo esercizio;
  • Copia auto certificata delle ultime tre liquidazioni IVA mensile o ultimo trimestre rispetto alla data della richiesta;
  • Bilancio di verifica che evidenzi la situazione patrimoniale ed economica in data non antecedente a due mesi dalla richiesta;
  • Versamento, tramite bonifico bancario, pari al 2% della garanzia richiesta a Cooperfidi per le garanzie entro 12 Mesi; (per garanzie a medio termine vedi punto 6).
  • Alla prima concessione di garanzia, per ogni finanziamento concesso superiore ad € 25.000, alla quota di commissione relativa all’istruttoria della pratica va accompagnato il versamento  una tantum di  un contributo al  fondo rischi pari al 2% della  quota eccedente gli € 25.000, calcolato sull’impegno di garanzia del Consorzi.
  • Per le nuove richieste di finanziamento a medio termine: sottoscrizione di una quota di Capitale sociale ogni €. 25.000 di garanzia deliberata, anche aggiuntivo rispetto alle posizioni in essere.
  • Il Consiglio di amministrazione determinerà le modalità di versamento.
RINNOVO
La garanzia su finanziamenti a breve termine ha durata 12 mesi se non diversamente deliberato e pertanto, giunta a scadenza, decade automaticamente.
            Nel caso di rinnovo della richiesta, la documentazione sopraelencata deve pervenire almeno 10 giorni prima della data del Comitato esecutivo che dovrà esaminare la pratica (Cooperfidi comunicherà al Socio la data programmata con un preavviso non inferiore ai 30 giorni).
            In caso di ritardato invio della documentazione, si applicherà una penale pari ad € 200,00 (duecento/00).
            Se la documentazione perviene dopo la data programmata per il comitato la garanzia potrà non essere rinnovata.
I Soci che hanno in corso una pratica di garanzia a medio termine devono, ogni anno, inviare a Cooperfidi una copia del bilancio depositato; in mancanza, si applicherà una penale di € 200,00 (duecento).

1- La domanda sarà inviata al Consiglio di Amministrazione di Cooperfidi, che provvederà a predisporre la fascia di valutazione e a convocare il Comitato esecutivo entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, compatibilmente con il programma delle riunioni stabilite dal Consorzio e a predisporre  .
2- Il Comitato Esecutivo nominerà uno o più dei suoi membri per l’istruttoria delle pratiche. E’ nella facoltà del Presidente del Comitato Esecutivo avvalersi in casi eccezionali di membri esterni al Comitato. L’istruttoria della richiesta comporterà la compilazione della seguente modulistica:
  • Descrizione attività cooperativa, ambito settori, previsioni.
  • La riclassificazione del bilancio e la determinazione degli  indici secondo lo schema allegato.
  • I parametri stabiliti dal Mediocredito Centrale per le Società di Capitali  (Legge 675/77 art. 20 e Legge 64/86 art. 15) in riferimento al Regolamento Medio Credito Centrale e le relative classi di rischio.
3- Il Comitato Esecutivo, con votazione a maggioranza dei suoi membri, sentito il parere della banca, delibererà in merito alla domanda e il Presidente comunicherà le risultanze al Socio ed all'Istituto di Credito convenzionato, per il perfezionamento della pratica. Ai fini del perfezionamento della concessione di garanzia, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere al socio garanzie aggiuntive per le obbligazioni assunte da Cooperfidi a fronte del finanziamento richiesto e, più precisamente, in caso di valutazione della cooperativa richiedente in fascia  C, se non già accompagnata da fideiussione verso la banca, la cooperativa dovrà rilasciare apposita fideiussione a favore di Cooperfidi, da affiancare alla garanzia rilasciata. In caso di valutazione in fascia B,  tale richiesta sarà eventualmente proposta dal comitato esecutivo e ratificata dal consiglio di amministrazione.
4- A titolo di commissione, il Socio dovrà corrispondere al Consorzio una somma, pari al 2% dell’importo della garanzia richiesta.
5- Se la pratica sarà respinta, la somma sarà restituita, detratti 100 EURO, per le
6- Per i finanziamenti a medio termine ordinario, il Socio, a titolo di commissione, dovrà corrispondere una somma annua , conteggiata in proporzione al numero al numero di anni di durata del finanziamento sul residuo a pagarsi in una unica soluzione ed attualizzata ad un tasso pari all’Euroribor a 6 mesi, secondo la tabella seguente:

Rating

Finanziamenti e leasing di durata superiore ai 18 mesi

Finanziamenti a rientro entro i 18 mesi

Spread annuo sulla garanzia accordata a scalare

Spread annuo sulla garanzia  accordata

A

2,20

2,00

B

2.50

2,30

C

3.50

3,00


7- La commissione così determinata verrà trattenuta dalla Banca erogatrice al momento dell’erogazione del finanziamento .In caso di nuove convenzioni su Fondi di Garanzia pubblici, la ns. commissione sarà calcolata di volta in volta in base alle modalità determinate dalla convenzione stessa o in base all’impegno di garanzia  di Cooperfidi, da parte del Consiglio di Amministrazione.) .
8- La garanzia su finanziamenti per credito d’esercizio ha durata di 12 mesi dalla data di delibera del comitato. Il socio che già usufruisce  di garanzia per linea di credito e/o finanziamento,  ove intendesse chiederne il rinnovo, deve utilizzare la stessa procedura di cui ai punti precedenti.
9- Non potrà essere concessa garanzia al Socio che presenta il bilancio con il "Netto Patrimoniale" negativo;  eventuali deroghe dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione  con maggioranza dei 2/3 dei presenti.
10- Nel caso in cui una Cooperativa socia deliberi un aumento di capitale sociale, il capitale sottoscritto dovrà essere versato  entro l’esercizio successivo e dovranno essere comunicati a Cooperfidi i  tempi e le  modalità.
11- Le garanzie non dovranno configurare in alcun modo la concessione di un "aiuto di Stato", ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE. A tal fine Cooperfidi avrà cura di rispettare, sotto la sua responsabilità, in quanto applicabili, le condizioni di cui alle norme 8 e 9 del Regolamento (Ce) n. 1685/2000, come da ultimo modifica­to dal Regolamento (CE) n. 1145/2003, garantendo altresì il costante rispetto di tut­te le condizioni previste dalla Comunicazione
12- della Commissione n. 2000/C 71/07 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia, nonché dei principi elaborati nella prassi decisionale della Commissione Europea relativamente all'Italia, che prevedono, in particolare, l'applicazione a carico delle imprese beneficiarie di un corrispettivo della garanzia in misura non inferiore all'1,00% annuo dell'importo garantito in essere.
13- I massimali di garanzia sono quelli stabiliti dalle convenzioni con gli Istituti di Credito o dai Regolamenti Comunitari.
14- In ogni caso non potrà essere superato l’importo complessivo dell’impegno di garanzia pari a  (anche con diversi istituti di credito) di € 150.000 così suddiviso:
  • Scoperto di C/C:
    15.000 EURO  per fatturato inferiore a 500.000 EURO:
    50.000 EURO  per fatturato oltre 500.000 EURO.
  • Anticipi su fatture - Salvo buon fine- castelletto- uso promiscuo:     
    • Finanziamento concesso fino a 2,5 volte il fatturato mensile medio dell’ultimo trimestre .
    • Impegno di garanzia fino a €. 125.000.
  • Finanziamento a medio/lungo termine:  € 150.000 di impegno di garanzia.
  • Tali massimali potranno essere superati se previsto nelle convenzioni con Enti pubblici e/o privati e in caso di rilascio di controgaranzie; dietro ratifica del Consiglio di Amministrazione.
CRITERI DI PRIORITÀ'
Nel caso in cui le disponibilità del Consorzio siano tali da non poter accogliere tutte le domande in istruttoria, si terrà conto dell'ordine cronologico della presentazione; qualora più domande siano presentate nello stesso giorno, deciderà, inappellabilmente, il Comitato Esecutivo.

CONTROGARANZIE
Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Comitato Esecutivo, potrà  richiedere, per garanzie concesse ai soci, controgaranzie di enti pubblici e/o privati  con i quali Cooperfidi ha stipulato apposita convenzione. Potrà inoltre, nell’interesse del socio e/o dello stesso Cooperfidi, condizionare la concessione della garanzia, o della percentuale della stessa rispetto al finanziamento richiesto, alla controgaranzia di cui sopra. In tali eventualità il Socio dovrà trasmettere a Cooperfidi la documentazione richiesta, a seconda dei casi, dagli stessi organismi che concedono la controgaranzia definita nelle modalità attuative delle convenzioni stipulate.

SANZIONI
In caso di morosità del Socio con l’Istituto Bancario, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di revocare la garanzia concessa al Socio ed avviare le procedure per il recupero della eventuale escussione, secondo le modalità previste dalla convenzione con l’Istituto di credito

Genova, 7 Giugno 2010.


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