TITOLO I
COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - SCOPO - DURATA
Art . 1  Denominazione 
E' costituito con sede in Genova un “confidi”consorzio di garanzia collettiva dei fidi fra le Cooperative e loro Consorzi operanti nel territorio della Regione Liguria, con la denominazione “ COOPERFIDI Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi ".
Il confidi aderisce alle tre Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale: - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue - Confederazione Generale delle Cooperative - Associazione Generale Cooperative Italiane e alle loro strutture organizzative regionali.

Art. 2      Scopo - oggetto
 Il confidi, che è basato su principi della mutualità e non ha fini di lucro, si propone di assistere i propri soci nelle operazioni di finanziamento bancario.
A tal fine, per facilitare l'accesso al credito ai propri soci svolgenti attività di impresa, avvalendosi del proprio patrimonio, dei fondi rischi e delle fideiussioni apportate dai soci e dai terzi, fornirà garanzie agli Istituti di credito eroganti secondo le modalità previste dal presente statuto e specificate negli appositi regolamenti interni.
E’ fatto divieto al confidi di svolgere la propria attività nei confronti dei terzi, salvo il caso in cui esso ottenga l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 107 TUB ,               verificandosi i presupposti di legge di cui all’art.155, commi 4-bis e seguenti del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Il Confidi, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto l’attività di garanzia collettiva dei fidi e la prestazione dei servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Potrà inoltre concedere o ricevere contro garanzie tramite apposite convenzioni con Enti o Consorzi per migliorare l’accesso al credito e le capacità operative del consorzio stesso;

Per l’esercizio di tale attività il confidi può:

  • assistere i soci nell'espletamento delle pratiche bancarie e finanziarie in genere, specie nella formulazione e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi forma e tipo;
  • concedere garanzie fidejussorie, reali, personali e di avallo a favore dei soci ed eventualmente a terzi sovventori in genere, nell’acquisizione dei crediti a breve e medio termine, anche sotto forma di leasing, presso istituti di credito, società e consorzi finanziari, enti pubblici e privati, e stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio;

c)   promuovere coordinare e disciplinare le operazioni di credito a favore dei propri soci, stipulando anche  convenzioni con Istituti ed altri enti finanziari ed economici per regolamentare tassi e condizionI bancarie da riservare ai propri soci;

  • prestare ai propri soci consulenza, assistenza tecnica ed amministrativa per operazioni di credito e finanziarie in genere
  • verificandosi i presupposti di legge può prestare garanzie a favore dell’Amministrazione dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
  • verificandosi i presupposti di legge può gestire fondi pubblici di agevolazione;
  • gestire fondi di garanzia istituiti per legge;
  • collaborare con amministrazioni ed istituzioni pubbliche, organizzazioni economiche e sociali, enti ed associazioni, al fine di addivenire alla soluzione di problemi interessanti il settore creditizio e finanziario;
  • promuovere, compiere studi e ricerche di qualsiasi tipo, a favore dei propri soci, di organizzazioni del movimento cooperativo, di enti pubblici, etc;
  • favorire, organizzare, gestire iniziative volte al miglioramento delle capacità tecnico-professionali del personale occupato nelle aziende dei soci;
  • compiere tutti gli atti e contratti attinenti o comunque utili al raggiungimento del fine sociale e pertanto, fra l'altro, effettuare operazioni mobiliari ed immobiliari, partecipare sotto qualsiasi forma ad Enti, Consorzi, società anche se non costituiti in forma cooperativa, i cui fini siano direttamente od indirettamente volti allo sviluppo e consolidamento del Movimento Cooperativo in generale ed in particolare dei soci del confidi e non siano comunque in contrasto con il proprio statuto.

Potranno essere istituite, nell'ambito del Consorzio, Sezioni Autonome con distinta gestione e distinta contabilità, alle quali facciano capo, separatamente dalle altre attività del consorzio, finanziamenti, contributi o garanzie dei consorziati o di terzi, ed alle quali vengano devoluti singoli settori di competenza specializzata. Per tali sezioni potranno essere nominati segretari o procuratori con specifiche attribuzioni e responsabilità.
Il confidi può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545 – septies del codice civile.
Qualora ne ricorrano i presupposti, il confidi può aderire a fondi di garanzia interconsortile ai sensi dell’articolo 13, commi 20  e seguenti, della legge 24 novembre 2003, n. 326

Art. 3 Durata
Il confidi ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

 

TITOLO II
SOCI

Art. 4 
Il numero dei soci, comunque non inferiore a quello minimo previsto dalla legge, è illimitato e variabile
Possono essere soci del confidi piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria,  costituite sotto forma cooperativa, e loro consorzi presenti in ogni settore di attività economica purché operino nel territorio della Regione Liguria e siano regolarmente costituite.
Possono essere socie imprese di maggiori dimensioni, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (Bei) a favore delle piccole e medie imprese, entro i limiti previsti dalla legge, nonchè le Società di capitali in cui la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da Società Cooperative.
Gli enti pubblici o privati che alla data di entrata in vigore della legge 326/2003 avevano acquisito lo status di socio del confidi, mantengono tale qualifica ancorché non abbiano i requisiti richiesti dai commi 8 e 9 dell’art.13 del d.lgs. n .269 del 30 settembre 2003, fermo restando il divieto di fruizione dell’attività sociale.
Tali enti acquistano tutti gli altri diritti dei soci,  ma non sono tenuti agli obblighi di cui agli articoli  5,7,8,15, 38. Gli enti possono recedere in qualsiasi momento senza dover osservare alcuna particolare procedura se non quella di dame comunicazione scritta al confidi.
Nel caso, le quote versate, si intendono devolute al fondo rischi indivisibile di cui all'art. 13 punto d).
Ai sensi dell’art.13, comma 54 del d.l. n.269del 2003, i soggetti che, alla data di entrata in vigore del citato d.l., avevano acquisito lo status di socio sovventore, di cui all’art. 4 della legge 31/12/92 n.59, mantengono tale qualifica ancorché non abbiano i requisiti richiesti dai commi 8 e 9 del suddetto art.13 .
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 del successivo art. 7.
Il consiglio di amministrazione può autorizzare enti pubblici e privati ed imprese, che non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari, a sostenere l’attività del confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni, in qualità di enti sostenitori.
Essi non divengono soci del confidi, né fruiscono delle attività sociali.
In considerazione dei contributi e delle garanzie offerti, anche ai sensi del successivo articolo 11, il consiglio di amministrazione può proporre all’assemblea di procedere alla nomina di almeno un amministratore e un sindaco in rappresentanza degli enti sostenitori. La deliberazione dell’assemblea può prevedere la nomina di un numero maggiore di rappresentanti di tale categoria, purchè la maggioranza degli amministratori e dei sindaci sia comunque espressione dei soci ordinari.

Art. 5  Domanda di ammissione 
Per essere ammessi a soci gli enti cooperativi dovranno presentare al Consiglio di Amministrazione del confidi domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale e corredata dei seguenti documenti:

  1. copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto aggiornato al momento della domanda.
  2. certificazione comprovante l’iscrizione al registro prefettizio o altro Albo che dovesse sostituirlo e l’iscrizione al Registro delle Imprese.
  3. estratto della delibera dell’organo sociale che inoltra la domanda di ammissione.
  4. copia del bilancio degli ultimi due esercizi (fatto salvo il tempo di costituzione della cooperativa) sottoscritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Collegio sindacale (ove esistente); copia dell'ultimo verbale di revisione.
  5. dichiarazione contenente l'impegno a rispettare lo statuto del consorzio ed i suoi regolamenti interni ed in particolare della clausola arbitrale di cui al successivo art. 39 e l'indicazione del numero di quote che si intendono sottoscrivere e versare.

Art. 6  Procedura di ammissione
L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di statuto e dell'inesistenza di cause di incompatibilità.
La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento delle quote sociali sottoscritte, ed adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dall'art. 7, che comunque deve avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione, pena la decadenza, senza ulteriori formalità.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato.
In tal caso, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7 Obblighi dei soci
I soci sono obbligati:
1) a sottoscrivere e a versare almeno una quota di capitale sociale (di cui all'art. 12) e possono sottoscrivere e versarne altre, anche in tempi successivi.
2) a partecipare al fondo rischi indivisibile del Consorzio conferendo al momento dell'adesione una somma in denaro il cui ammontare minimo è pari a 500 Euro.
3) al versamento della tassa di ammissione, da devolversi al fondo riserva indivisibile, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione di 50 Euro.
4) a concedere fideiussione a favore del Consorzio per un ammontare di 500   Euro a garanzia delle obbligazioni assunte dal Consorzio stesso.
5) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle liberazioni sociali e a favorire lo sviluppo del Consorzio.
6)Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Art. 8. Perdita della qualità di socio
La perdita della qualità di socio ha luogo per recesso ed esclusione. Essa deve essere annotata a cura del Consiglio di amministrazione sul libro soci.
 Il recesso deve avvenire su domanda del socio inviata con lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione, il quale deve deliberare in merito entro 60 (sessanta) giorni dalla data di  ricezione della richiesta.
In caso di recesso l'eventuale fideiussione prestata dal socio resterà valida sino al termine di validità degli affidamenti garantiti a mezzo della fideiussione medesima.
L'esclusione del socio, tranne nell'ipotesi di esclusione di diritto è deliberata dal consiglio di amministrazione nei seguenti casi:

  • per mancato versamento delle obbligazioni nascenti dall’art. 7 o per la inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la cooperativa.
  • quando richiesto dal confidi di far fronte all'impegno fideiussorio o di garanzia già assunto, si sia rifiutato di adempiere.
  • per gravi violazioni dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.
  • quando il socio danneggi moralmente o materialmente la società.

Il socio è escluso di diritto:

  • se non ha più i requisiti di cui all'art. 4 del presente statuto.
  • se è stato dichiarato fallito o se è sottoposto ad altra procedura concorsuale.

Art.9 Liquidazione 
In considerazione degli scopi mutualistici del confidi ed a norma di legge il socio, in ogni caso, ha diritto soltanto alla liquidazione della quota sottoscritta ed effettivamente versata
Nel caso di esclusione per i motivi di cui al punto b) dell'art. 8 la cooperativa non dà luogo alla liquidazione  della quota che resta acquisita al patrimonio della società nel limite della  fideiussione a garanzia dovuta .
Il pagamento della quota al socio uscente deve essere effettuato entro i sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie,  nei confronti del socio, il  rapporto sociale.
Il socio che ha ottenuto garanzie dal Consorzio non ha, quelli che siano le circostanze di cui all'art. 8,  diritto  alla liquidazione delle proprie quote prima di avere adempiuto  a tutti gli impegni.
Il Consorzio può compensare eventuali propri crediti con i prestiti o versamenti effettuati a qualsiasi titolo del socio che recede, cessa o è escluso.

Art. 10
Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8 debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni successivi alla delibera

TITOLO III
OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 11 Obbligazioni e strumenti di debito
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, il confidi può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c., purchè non attribuiscano al possessore la qualità di socio.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:
  • l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
  • le modalità di circolazione;
  • i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
  • il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All’assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO IV
PATRIMONIO-GESTIONE - ESERCIZIO SOCIALE

Art.12 Capitale sociale
Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è costituito:
  • da un numero illimitato di quote ciascuna del valore di 500 Euro; le quote complessivamente possedute da ciascun socio non potranno essere di importo superiore ai limiti fissati dalla legge.
  • dalle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori,eventualmente presenti ai sensi del comma 7 del precedente art.4, di valore nominale di 500 Euro.

Le quote sono sempre nominative; esse non possono essere sottoposte ad esecuzione da parte di terzi o a pegno o a vincolo a favore di terzi con effetto verso il confidi  fatto salvo per le azioni previste dalla legge 59/92, di cui al precedente comma b) del presente articolo; esse si considerano vincolate a favore del confidi a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con il medesimo.
Le quote, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, possono essere cedute solo ad altro socio.
Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione , la cessione può essere effettuata esclusivamente per l’intero pacchetto di azioni detenuto dal socio. Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione ed il confidi deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente, a condizione che lo stessa abbia i requisiti previsti dall’art.4.
In caso di diniego dell’autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all’art.38.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. In caso di liquidazione del confidi le azioni dei soci sovventori saranno rimborsate con prelazione rispetto alle altre azioni o quote.
Il confidi ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell’art. 2346 comma 1 C.C.

Art. 13  Patrimonio sociale:
Il patrimonio del Confidi  potrà essere utilizzato unicamente per il raggiungimento dei fini sociali.
Il patrimonio sociale è costituito:

  • dal capitale sociale costituito come da art.12
  • dalla riserva legale formata con gli avanzi di gestione di cui all’art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti
  • dall’eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7
  • dall’accantonamento di eventuali apporti di terzi come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore del confidi per l’incremento del patrimonio sociale.

Tali accantonamenti potranno essere effettuati, in sede di formazione del bilancio, anche prima della determinazione dell’avanzo di gestione con diretta imputazione al conto economico, e avranno comunque natura di riserva indivisibile.

  • da un fondo di accantonamento, denominato Fondo rischi, costituito a copertura di rischi per insolvenze di imprese nei cui confronti è operante la garanzia del confidi, avente la natura di riserva indivisibile, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge n.904 18 dicembre 1977.
  • Da eventuali riserve a integrazione di quelle costituite ai sensi del presente articolo, secondo le misure che l’assemblea vorrà determinare, anche in relazione ad eventuali obblighi che leggi, regolamenti, delibere di enti pubblici o convenzioni possano stabilire a carico del confidi; anche tali fondi hanno natura di riserva indivisibile ai sensi dell’art.12 della legge 18 dicembre 1977 n.904.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il confidi con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle rispettive quote sottoscritte e delle garanzie fideiussorie prestate 
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita del confidi, né all’atto del suo scioglimento. 
 Alle spese di gestione si provvederà con i diritti riscossi dai soci ai sensi dell'art. 15 del presente statuto e con i proventi derivanti dalla gestione della liquidità.

Art. 14   Garanzie
Le prestazioni di garanzia potranno essere concesse con delibera del Comitato esecutivo previo accertamento:

  • della natura e durata del credito richiesto, dalle condizioni e modalità fissate dall'Istituto erogante e delle eventuali garanzie offerte dal socio
  •  della situazione finanziaria e patrimoniale nonchè dell'andamento della gestione dell'impresa socia.
  • delle finalità del credito richiesto, dei programmi di investimento e di sviluppo dell’attività aziendale che si intendono finanziare.
  • dell'esposizione complessiva del confidi per garanzie già prestate e delle richieste in istruttoria
  • della disponibilità di altri soci a fornire al confidi garanzie fideiussorie o in altra forma per consentire il compimento dell’operazione.

I criteri di priorità nell'accoglimento di più domande di prestazioni di garanzie da parte dei soci, saranno determinati dai regolamenti interni.

 Art. 15  Oneri a carico dei soci per garanzie
Il Consiglio di amministrazione determinerà con propria delibera la misura e le modalità di riscossione di diritti a carico dei soci, in proporzione al servizio di garanzia prestata, allo scopo di assicurare la copertura alle spese di amministrazione e gestione del Confidi.
 Analoghi diritti potranno essere posti a carico dei soci che usufruiranno delle altre prestazioni del Confidi previste dalle lettere a), c), d), e), i), j) dell'articolo 2 dello statuto.

Art. 16 Procedura per le garanzie
Il Confidi può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e enti o società finanziarie, al fine di concordare la concessione ai propri soci di fidi in regime di favore.
Le operazioni di fido dovranno realizzarsi con le seguenti procedure: 

  • il socio che intende ottenere il fido alle condizioni proposte dall’istituto di credito al confidi, dovrà fare domanda al Consiglio di amministrazione ;
  • il Consiglio di amministrazione inoltrerà la pratica al Comitato esecutivo di cui all’articolo 17, il quale delibererà  sulle domande di affidamento; la garanzia diverrà operativa solo dopo il benestare dell’Istituto di Credito interessato.
  • il Confidi a garanzia dei fidi concessi ai propri soci, costituirà in cauzione presso l'Istituto di credito erogante, un fondo rischi mediante apposito conto corrente e, occorrendo, un monte fideiussorio, solidale con il socio beneficiario del fido, costituito dalle fideiussioni dei soci e dagli eventuali terzi.
  • qualora l'Istituto di credito debba avvalersi delle fideiussioni concesse dai soci al Confidi dovrà preliminarmente rivolgersi al Confidi stesso il quale provvederà a ripartire proporzionalmente tra i soci l'onere del socio insolvente nei limiti della responsabilità fideiussoria di ciascuno

Trascorsi i termini convenuti il confidi dovrà far valere le garanzie prestate dai singoli fideiussori secondo gli impegni assunti.


Art. 17 Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo, che dovrà esaminare e deliberare sulle pratiche di fido, sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, con la seguente composizione:

  • Il Presidente del Consiglio di amministrazione con funzione di Presidente del Comitato.
  • Il Vice Presidente .
  • un membro per ogni Centrale Cooperativa presente in Consiglio di amministrazione
  • il membro del Consiglio di amministrazione delegato alle funzioni di segreteria

Al comitato è delegato il potere di deliberare sulle domande di garanzia, all'interno di eventuali limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.
I componenti presteranno la loro opera percependo un gettone di presenza, determinato dal Consiglio di amministrazione, resteranno in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.
Per la validità delle riunioni del Comitato esecutivo occorrerà la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il comitato potrà invitare alla riunione, anche in riferimento alle pratiche di breve o medio termine, membri esperti di problemi finanziari e creditizi proposti sia dalle Centrali cooperative, sia da Fidimpresa che dagli Istituti di Credito Convenzionati.
Le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo stesso.
Il Comitato esecutivo redigerà il verbale, sottoscritto dal Presidente, su apposito libro, e riferirà al Consiglio sulla attività svolta

Art. 18 Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dal l° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, che dovrà essere debitamente firmato dall’organo amministrativo e dai sindaci,  comprendente la situazione patrimoniale ed il conto perdite e profitti.

Art 19 Destinazione avanzi di gestione
Gli avanzi di gestione  dovranno essere destinati:

  • non meno del 30% a riserva legale indivisibile anche ai sensi dell'art. 12 della legge 904 del 16/12/77
  • la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera   e) dell’ art. 13

 

 TITOLO V
 REQUISITI MUTUALISTICI

Ai sensi dell'art.13, comma 18 del d.l. 269/2003 è vietata la distribuzione di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese socie, anche sotto forma di ristorni.
E’ vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione agli enti sostenitori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
E’ vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.
In caso di scioglimento del Confidi,  l'intero patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione dedotto il capitale versato, dovrà essere devoluto al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisce o, in mancanza, al Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale spa.

Art. 21
Le clausole mutualistiche di cui all'art. 20 sono inderogabili e devono essere osservate di fatto.

 

TITOLO VI
ASSEMBLEE

Art. 22. Modalità di convocazione
Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie devono essere convocate mediante avviso contenente l'ordine del giorno; il luogo dell'adunanza,  anche in Comune diverso da quello in cui è stabilita la sede sociale,  purchè nel territorio della Regione Liguria; la data e l'ora di prima e seconda convocazione, la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
L'avviso deve essere affisso nella sede sociale e spedito ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto.
In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto ed intervenuti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi .

Art. 23 Assemblea
L'assemblea ordinaria:
1)approva il bilancio.
2) nomina e revoca gli amministratori, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art.29, i sindaci ed il Presidente del collegio sindacale
3) determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci
4) approva i regolamenti interni , con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie
5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci
6) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
7) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio nel caso previsto dall'art. 6, comma 4
8) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico
9) delibera sull'adesione ad un fondo di garanzia interconsortile
L'assemblea che elegge gli amministratori dovrà in ogni caso eleggere alla carica almeno un rappresentante designato da ciascuna delle centrali cooperative di tutela e rappresentanza, legalmente riconosciute, alle quali aderiscano almeno cinque Cooperative socie del confidi non appartenenti al settore edilizio. L'assemblea dovrà inoltre assicurare, in sede di elezione degli amministratori, una equa presenza dei vari settori cooperativi.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta  l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, stanti le particolari esigenze della società entro 180(centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; e quante altre volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,  dal Collegio sindacale o almeno da un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’organo di controllo.
L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulla modificazione dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, sullo  scioglimento anticipato della cooperativa e sulle nomine e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente prevista dalla legge.

Art. 24 Costituzione
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti.
 In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il  numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sull'azione di responsabilità, per la quale occorreranno le percentuali di voto dei soci stabilite dal terzo e quarto comma dell’art. 2393 C.C. e sull'anticipato scioglimento e liquidazione, per i quali occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.
E' comunque richiesta, per la modifica del presente statuto, la presenza e il voto favorevole di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Art. 25  Modalità di votazione
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione.

Art.26
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote possedute.
Sono ammessi i voti per delega con un massimo di cinque deleghe per socio compresi i soci sovventori

Art. 27
L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente eletto dall'assemblea medesima che nomina altresì un segretario.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal  Presidente e dal segretario.
Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio

Art.28 Assemblee separate
Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’art.2540 c.c., il confidi istituisce le assemblee separate.
Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l’assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.
Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci del confidi sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza sia ritenuto opportuno per gli organi del confidi.
Tutte le norme previste per lo svolgimento dell’assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.
Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell’assemblea generale e nomina i delegati all’assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell’assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
Tutti i delegati debbono essere soci.
Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all’assemblea separata di assistere all’assemblea generale.  

TITOLO VII
CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE

Art.29
L'amministrazione ordinaria e straordinaria è affidata al Consiglio di amministrazione, composto da sette a quindici membri eletti dall'assemblea compresi i membri eletti come da art. 23, in rappresentanza delle Centrali Cooperative.
I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori.
Comunque la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci cooperatori.
Possono inoltre essere eletti consiglieri rappresentanti di enti pubblici che partecipino alla costituzione del patrimonio sociale, però sempre in minoranza rispetto al numero totale dei consiglieri; mentre i rappresentanti eventualmente designati dallo Stato o dalla Regione Liguria, purchè abbiano partecipato alla formazione del patrimonio sociale nella misura di almeno un quarto del capitale versato dai soci, entrano di diritto nel Consiglio.
Il Consiglio resta in carica tre anni , i Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente,  scegliendoli tra gli Amministratori eletti in rappresentanza delle cooperative socie.
A tutti gli amministratori spetta, comunque, il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto del confidi nell’esercizio delle mansioni e di incarichi loro affidati.
Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate all’art. 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 30
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.
L'avviso di convocazione contenente gli argomenti da trattare è fatto a mezzo di lettera da spedirsi, anche ai sindaci effettivi, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di telegramma o via e-mail certificata, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.
Le votazioni sono palesi.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 31
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio.
Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
b) redigere i bilanci
c) compilare i regolamenti previsti dal presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
d) nominare un Comitato esecutivo per i fidi previsto dall' articolo 17
e) deliberare tutti gli atti di ogni genere ed assumere tutte le obbligazioni inerenti l'attività  e la gestione sociale delegando di volta in volta alla stipula il Presidente o altro dei propri membri
f) conferire procure, sia generali che speciali, ferme le  facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione, nominare gli eventuali direttori determinandone le attribuzioni e le retribuzioni.
g) assumere e licenziare il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni. 
h) deliberare le interessenze, le partecipazioni, le adesioni ed i consorziamenti previsti nell'ultimo comma dell'art. 2
i) deliberare circa il recesso e l'esclusione dei soci, circa l'acquisto di quote sociali, nonchè per l'ammissione di nuovi soci;
l) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati nonchè contributi dello stato e di altri enti pubblici e privati per la costituzione di fondi rischi e per fronteggiare le spese d'i amministrazione, sempre che non sia necessaria la convocazione dell'assemblea dei soci.
m) determinare previo parere del Collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche o di incarichi sociali continuativi
n) provvedere ai sensi dell'art. 2386 C.C. alle sostituzioni dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso dell'esercizio
o) deliberare ed attuare, anche se nelle precedenti lettere non sufficientemente indicate, tutte le altre iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche se non specificatamente attribuiti alla sua competenza, eccettuati quelli espressamente riservati alla competenza dell’assemblea.
p) relazionare, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Al Consiglio di amministrazione sono delegati i poteri di   deliberare in sostituzione dell' assemblea straordinaria dei  soci sulle materie di cui agli articoli 152, 16, 187, 214 della legge fallimentare (R.D. 16/3/1942 N. 267)

Art.32
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,  pagamenti di ogni natura e  a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Sottoscrivere le convenzioni con le Banche unitamente al Vice Presidente .
Nel caso che il Presidente cessi dalle sue funzioni, il Vice Presidente o, in sua mancanza, il più anziano di età dei Consiglieri presiede il Consiglio di amministrazione, il quale  provvede alla nomina di un altro consigliere ai sensi e  per gli effetti di cui all'art. 2386 C.C. dopo di che il  Consiglio, completato, procederà alla elezione del Presidente.

TITOLO VIII
COLLEGIO  SINDACALE

 

Art. 33
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea.
Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.
Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.
I sindaci restano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 34
Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente  statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge.
I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito dalla legge.
Hanno inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, c.c. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Il collegio sindacale  esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c.

Art.35     Regolamenti
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il confidi ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

TITOLO VIII
SCIOGLIMENTO  E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36
L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i mandatari dei soci.

Art. 37
Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale sarà devoluto ai sensi del precedente art 20 comma 4.

Art.38 Clausola di Conciliazione
Ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  tra  la  società  ed  i  singoli  soci,  o tra i soci medesimi, in relazione all’interpretazione, all’applicazione e alla validità dell’atto costitutivo e/o, più in generale, all’esercizio dell’attività sociale sarà preventivamente sottoposta ad un tentativo di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Genova, con gli effetti previsti dagli art.38-40 del dlgs. 5/2003

Art.39  Clausola Arbitrale
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

  • tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
  • le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
  • le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.


Art. 40 Arbitri e procedimentoGli arbitri sono in numero di:

  • uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della         determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,          osservati i criteri di cui all’art. 10 e seguenti c.p.c. ;
  • tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 41  Esecuzione della decisione
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.

Art. 42
Per quanto non previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulle Cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

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