La convenzione con la Regione Liguria per la gestione dei sostegni alle cooperative sociali di cui alla legge regionale 23/1993 art. 15 non è più operativa. Gli Uffici dell’Assessorato competenti stanno predisponendo le nuove modalità operative. Le cooperative interessate ai benefici di cui sotto, possono inviare comunque la documentazione richiesta a Cooperfidi che provvederà a trasferirla all’ente gestore indicato dalla Regione.

CONVENZIONE REGIONE LIGURIA AI SENSI LEGGE REGIONALE N. 23/93.

1. CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
Si riporta la comunicazione dell'Assessore alle Politiche Sociali - Dipartimento Lavoro, Formazione Servizi alla persona - Ufficio: Solidarietà e cooperazione sociale

Assegnazione contributi art. 15, comma 3, lett. C, legge regionale 23/1993.
Anno 2005
Come previsto dalla Convenzione tra la Regione Liguria ed il consorzio Cooperfidi, sottoscritta in data 12 febbraio 1996 e successive modificazioni, il Consorzio è incaricato di effettuare il servizio di erogazione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario, nel credito di esercizio delle cooperative sociali, iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali. L'entità del contributo corrisponderà alle somme risultanti dai numeri debitori dei c/c bancari intestati alle cooperative richiedenti ed il contributo non potrà comunque comportare un abbattimento tale da rendere l'interesse a carico delle cooperative inferiore al rendimento dei BOT a tre mesi, rilevato nel trimestre precedente all'erogazione del contributo. Si ricorda che non saranno prese in considerazione le richieste di cooperative sociali che abbiano ottenuto crediti ad interesse superiore, a meno che la variazione in aumento rispetto all'anno precedente non sia giustificata. Qualora l'importo complessivo delle richieste superasse la disponibilità del fondo, gli importi dovranno essere proporzionalmente ridotti fino alla congruenza con la somma disponibile.

La domanda, in carta semplice, deve essere inoltrata a: Cooperfidi Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi - Via XX Settembre n. 12/2- 16121 Genova entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno di vigenza della convenzione, corredata dalla copia delle contabili bancarie riportanti l'addebito degli interessi debitori (copia della pagina dell’estratto conto scalare trimestrale riportante la dicitura: elementi per il conteggio delle competenze) dell’anno precedente.

La domanda dovrà essere firmata dal rappresentante legale della cooperativa sociale, in presenza del personale incaricato di ricevere la domanda che verificherà l'identità del sottoscrittore;
nel caso di trasmissione della domanda già sottoscritta, Ia stessa dovrà essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore e la firma deve essere per esteso e leggibile.
Giova precisare che l'erogazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del fondo.


2. FONDO DI ROTAZIONE
Il Fondo di rotazione, ai sensi degli articoli 15-18 della legge regionale n. 23/93, prevede l'erogazione di anticipazioni alle cooperative sociali che ne facciano richiesta, entro la data del 30 aprile di ogni anno di vigenza della convenzione.
L'anticipazione corrisponde al 70% delle spese sostenute ed ammesse e viene erogata secondo le modalità riportate dal regolamento sottostante. Il rientro, a tasso zero, avviene a partire dal semestre successivo all'erogazione del saldo dell'anticipazione e a rate semestrali costanti posticipate, entro 2 anni se l'importo è inferiore a €. 51.646,00 o entro 3 anni se superiore.

Di seguito riportiamo il fac simile di richiesta da spedire con raccomandata AR a Cooperfidi Liguria e la documentazione da allegare.
(QUESTA DOCUMENTAZIONE DI SEGUITO PUO' ESSERE SCARICATA)


CRITERI E MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER FINANZIARE INIZIATIVE DI INVESTIMENTO E SVILUPPO DELLE COOPERATIVE SOCIALI E DEI LORO CONSORZI
(Legge regionale 1 ° giugno 1993 n. 23)

Abbreviazioni .
la Regione Liguria viene indicata con "Regione" . la Cooperfidi S.c.r.l. - Consorzio di garanzia collettiva per il credito fra le Cooperative viene indicata con"Cooperfidi" . la legge regionale 1 ° giugno 1993 n .23 viene indicata con "legge¬” . il Fondo di rotazione di cui all'art. 18 della legge viene indicata con "Fondo".
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La Regione Liguria ha costituito il Fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 1°/6/1993 n. 23, avvalendosi di Cooperfidi per l'istruttoria delle pratiche relative alla gestione del medesimo. Il Fondo è costituito da un conto vincolato a Cooperfidi, con gestione separata e sul quale non può essere assunto alcun impegno al di fuori di quanto previsto dalla legge, dal presente atto e dall'apposita convenzione tra Regione e Cooperfidi. I proventi e gli oneri del Fondo sono portati direttamente ad incremento o a decremento del fondo stesso, salvo le spese relative alla gestione del fondo.
A. Criteri di coordinamento
Gli interventi previsti dalla legge non sono cumulabili per gli stessi investimenti, con altre agevolazioni pubbliche già concesse.
B. Beneficiari.
Possono accedere agli interventi di cui ai punti successivi, tutte le cooperative sociali e i loro consorzi, regolarmente iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 2 della tr. 23/93, che presentano programmi triennali.
C. Presentazione e istruttoria delle domande
Le domande, in carta semplice, corredate dai documenti indicati, devono essere trasmesse a Cooperfidi - Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi - Via XX Settembre 12/2 C - 16121 Genova, esclusivamente in busta raccomandata AR, secondo lo schema (allegato n. 1), entro il 30 aprile di ogni anno.
Ai fini del rispetto dei termini fissati per la presentazione delle domande, si considera la data del timbro postale di spedizione.
Cooperfidi in sede di istruttoria può richiedere !'integrazione della documentazione, con motivazione, che deve essere inviata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'archiviazione della domanda.
Alla domanda deve essere allegato anche il piano triennale degli investimenti, contenente i seguenti elementi:
. profilo economico e sociale della cooperativa o consorzi;
. descrizione del progetto previsto dal piano triennale;
. descrizione e documentazione dei costi da sostenere;
. modalità di rientro degli investimenti;
. individuazione del sito nel quale si intendono effettuare gli investimenti;
. documentazione relativa a dare dimostrazione di quanto previsto al successivo punto D "Criteri della graduatoria".

Cooperfidi effettuerà anzitutto l'esame di ammissibilità formale delle domande, verificando il rispetto delle disposizioni vigenti e dei presenti criteri di attuazione.
Le domande non ammissibili all'anticipazione per carenza di requisiti formali saranno respinte con decisione motivata che verrà trasmessa alla cooperativa interessata entro 15 giorni dalla data della decisione stessa, assunta congiuntamente con il Comitato delle cooperative sociali presso Cooperfidi.
Le domande ritenute formalmente ammissibili saranno oggetto di istruttoria tecnico-economica.
Il Comitato precitato esprime il proprio parere sulla base della valutazione di criteri di cui al successivo punto D.
D. Criteri della graduatoria
. attività non preesistenti;
. nuovi posti di lavoro;
. per le cooperative sociali di tipo A: bacino potenziale di utenti servito e bisogni del territorio;
. per le cooperative sociali di tipo B: numero di inserimenti lavorativi e il grado di validità delle persone assunte;
. a parità di punteggio, non aver usufruito in precedenza di contributi.
La graduatoria è definita entro il 30 giugno ed è aperta tutto l'anno e si chiude il 29 aprile dell'anno successivo.
Le cooperative escluse possono presentare domanda ancora per due anni. In caso di rinuncia di una o più cooperative comprese nella graduatoria, i relativi fondi rimangono liberi per le successive cooperative in graduatoria.
Le cooperative, che hanno ricevuto contributi dal Fondo di rotazione, possono accedere al successivo finanziamento non prima di aver completato il progetto e restituito l'anticipazione ricevuta.
A ciascun criterio viene attribuito un punteggio indicato nella scheda istruttoria.
A parità di punteggio, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
E. Approvazione graduatoria e concessione anticipazione
La graduatoria deve indicare le generalità del richiedente, l'oggetto e l'ammontare dell'anticipazione richiesta, le spese il relativo finanziamento ammissibile e il punteggio conseguito dalla domanda.
La graduatoria deve dare motivazione delle domande respinte.
F. Obblighi dei beneficiari
. restituire l'anticipazione ricevuta nei termini stabiliti;
. portare a termine il piano nei termini fissati;
. presentare entro un mese dal termine dell'intervento, una relazione sul piano e sull'occupazione realizzata, accompagnata dal conto consuntivo delle spese effettuate, documentate (copia semplice delle fatture, elenco delle fatture e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che certifichi la corrispondenza della spesa rispetto al piano e all'avvenuto pagamento).
. a non alienare, fino alla restituzione completa dell'anticipazione, i beni mobili compresi nel piano presentato per il finanziamento.
. consentire l'eventuale divulgazione dei dati forniti ed eventuali sopralluoghi di incaricati di Cooperfidi per conto della Regione e/o rappresentanti della Regione.
In caso di non rispetto degli obblighi, Cooperfidi escute, per conto della Regione la fideiussione per il recupero totale o parziale dell'anticipazione, comprensivo degli interessi legali dal momento dell'erogazione al momento del recupero della stessa.
G. Criteri e modalità di funzionamento del Fondo
la concessione degli interventi di anticipazione deve essere entro il limite del 70% delle spese ammissibili previste dal progetto triennale presentato e comunque non oltre il 40% delle risorse disponibili.
L'anticipazione è corrisposta con le seguenti modalità:
. 40% ad approvazione del piano e previo rilascio di garanzia bancaria o assicurativa dell'importo ammesso;
. 50% a presentazione della documentazione comprovante la realizzazione del 50% delle spese previste dal piano presentato;
. 10% saldo finale delle spese sostenute e ammissibili.
L'anticipazione è corrisposta a tasso zero e dovrà essere rimborsata, a partire dalle data del saldo finale, entro 24 mesi per importi inferiori o uguali a €. 51.646 ed entro 36 mesi per importi superiori.
Il rimborso avviene con rate semestrali costanti posticipate a partire dal 30 giugno e/o dal 31 dicembre.
H. Spese ammissibili
Sono ammissibili le seguenti spese (al netto dell'IV A):
· acquisto, ristrutturazione e adeguamento alle normative di immobili (escluse le spese per prestazioni di personale o soci della cooperativa),
· macchinari, attrezzature, autoveicoli (purché immatricolati solo per il trasporto merci o trasporti speciali); per i beni usati sarà concesso il contributo del 60% sulla valutazione (fattura acquisto) o prendendo a riferimento il valore di perizia giurata attestante l'idoneità del bene al servizio previsto e la congruità del prezzo;
· beni immateriali (software, brevetti, licenze),
· arredi specifici per l'attività della cooperativa.
Non sono ammissibili spese effettuate attraverso contratti di leasing e factoring.
Sono considerate ammissibili le spese non ancora sostenute, con l'obbligo di sostenerle entro l'anno successivo.
Le spese già sostenute sono ammissibili se avvenute nell'anno (dal 1° gennaio).
Ogni variazione del piano di investimenti deve essere preventivamente comunicata con lettera raccomandata A.R. alla Cooperfidi. Non sono ammesse in ogni caso le variazioni che modifichino sostanzialmente i contenuti e gli obiettivi del progetto

Cooperfidi è a disposizione per ogni chiarimento richiesto all’indirizzo: info@cooperfidiliguria.it o presso gli uffici.

Scarica la Legge 23 in formato excel
Scarica la Raccomandata a/r in formato word

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